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Incontro con... |
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| ALESSIO CANOVA |
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Tutelare il proprio sito dagli abusi?
La parola all'esperto... |
| Come si tutela il proprio sito web
dalle possibili imitazioni? E lecito inserire un link alle pagine
altrui? In quali casi è opportuno introdurre le note di copyright?
Abbiamo rivolto queste ed altre domande al Dott. Alessio Canova, Responsabile
del settore della Proprietà Intellettuale presso la Convey
I&K Srl e Responsabile di Patnet.it, il portale di supporto alla
formazione delle pmi su brevetti, marchi, diritti d'autore e trasferimento
di tecnologia. Ecco cosa ci ha detto
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- Esiste un diritto d'autore che tuteli le pagine web? Come si tutelano
il codice, il design, i singoli contenuti ed il sito nel suo complesso?
Secondo la Legge sul diritto dautore: sono protette
le opere dell'ingegno di carattere creativo (
) qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione. Nulla dunque impedisce che le pagine
web, se presentano il citato requisito di creatività, siano tutelate
con il diritto dautore. Nella pratica, la valutazione del carattere
creativo viene effettuata dalla giurisprudenza con un certa indulgenza
e ci si accontenta che lopera non sia banale o non sia
palesemente copiata da unopera esistente. Questo vale per tutte le
opere dellingegno: testi, musica, immagini, film, ecc. Il problema,
trattando di pagine internet, è semmai un altro: definire qual è
il vero oggetto della tutela giuridica. Non deve infatti confondersi il
diritto dautore su un contenuto presente su una pagina ed il diritto
dautore sulla pagina stessa. Proviamo a spiegare: un testo inserito
in una pagina web, se creativo, è protetto dal diritto dautore,
così come unimmagine o una clip audiovisiva. Nessuno può
quindi riprodurre in tutto o in parte tali contenuti senza il permesso del
rispettivo autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico.
Ma il diritto dautore sulla pagina è del tutto indipendente
da quello sui contenuti: una pagina può essere protetta anche se
rappresenta contenuti totalmente banali o privi di diritto dautore
(perché scaduto, perché lautore vi ha rinunciato o altro).
La creatività di una pagina web dipende infatti dal lavoro di organizzazione
sistematica e visualizzazione dei contenuti, dalla sua usabilità,
ecc. Volendo fare un semplice esempio, io posso raccogliere nella mia pagina
web una serie di poesie di un autore e non posso impedire che altri facciano
pagine con gli stessi, identici, contenuti. Ma posso sicuramente oppormi
al fatto che altri copino il modo con il quale io ho organizzato e visualizzato
i contenuti, perché il mio diritto dautore copre non i testi
delle poesie, ma la pagina in sé considerata. Ovviamente, nel caso
pubblicassi sul mio sito una raccolta di poesie che ho personalmente composto,
il mio diritto si estenderebbe sia al sito web, che ai singoli poemi.
- Di una pagina web è tutelato il codice sottostante oppure
il risultato visivo di tale codice, ovvero quello che concretamente si
vede nella finestra del browser?
I problemi non mancano nelluno e nellaltro caso. Se si sceglie
la soluzione di tutelare il codice sorgente come opera dellingegno,
si crea però il problema di una possibile ricompilazione
dello stesso utilizzando i tag in modo diverso oppure sfruttando un diverso
linguaggio di programmazione che permetta di ottenere il medesimo risultato
visivo. Non esiste infatti una corrispondenza biunivoca tra un dato aspetto
grafico e un dato listato di codice sorgente, potendo il primo essere
ottenuto con moltissime soluzioni tecniche notevolmente differenti tra
loro, oppure con un linguaggio di programmazione completamente diverso.
In teoria, quindi, sarebbe possibile avere una medesima pagina internet
interpretata partendo da codici sorgente che non hanno nemmeno
una linea in comune. Scegliendo pertanto come oggetto di tutela, ai sensi
della legge sul diritto dautore, il solo codice, si finisce con
il dover considerare lecita la copia pedissequa degli espedienti grafici
visualizzati nel browser, utilizzando però un sorgente diverso.
In realtà, accanto a questo strumento di tutela, il quale permette
di arginare solo le iniziative smaccatamente piratesche che
si valgono di un semplice comando di copia ed incolla per
imitare in toto le pagine web altrui, è possibile anche tutelare
come bene giuridico in sé la pagina visualizzata dal browser, prescindendo
dal codice sottostante. Limpostazione grafica di una pagina web
può anche trovare adeguata tutela ai sensi della normativa sulla
concorrenza sleale, nel caso in cui un concorrente imiti pedissequamente
le impostazioni grafiche utilizzate o comunque adotti impostazioni tali
da creare confusione. Inoltre, nel caso in cui la pagina web, o comunque
il sito, pur non costituendo essi stessi unopera dellingegno,
contengano al loro interno opere dellingegno, si potrebbe anche
affermare che linterpretazione del codice HTML attuata dal browser,
che si concretizza nella visualizzazione grafica della pagina web, sia
vietata in quanto atto di concorrenza sleale. In sintesi, può dirsi
in generale vietato utilizzare abusivamente il codice o parti del codice
delle pagine web altrui, in assenza di esplicito consenso dellautore.
Analogamente è da considerarsi illecita limitazione servile
degli accorgimenti grafici utilizzati in un particolare sito web, a meno
che non sia assolutamente da escludersi un rapporto di concorrenza con
il sito imitato.
- In quale caso inserire un link alle pagine altrui può essere
lecito o illecito?
La struttura stessa di internet e la sua capacità espansiva si
basa sul concetto di link. Chi crea un sito web vuole che esso sia visitato
dal maggior numero di persone possibile e quindi esso deve essere raggiungibile
da quante più pagine possibile. Per questo motivo si sostiene frequentemente
che chi pubblica dei contenuti su internet, implicitamente acconsente
a che altri mettano link alla sua pagina. Negare questo consenso generale
impedirebbe lesistenza dei motori di ricerca, i quali non sono altro
che enormi database di link. E dunque possibile affermare che in
sé un link è lecito. Esistono tuttavia casi in cui anche
la pubblicazione di un semplice link ad una pagina altrui può costituire
un illecito. Lapplicazione analogica della disciplina generale in
tema di concorrenza sleale, tutela dei segni distintivi e del diritto
dautore permette di affermare lilliceità di quei link
che hanno lo scopo di denigrare il soggetto linkato, oppure di suggerire
implicitamente un qualche collegamento tra questultimo e il sito
che ospita il link. Per quanto attiene il diritto dautore, se la
pagina linkata non contiene i riferimenti dellautore stesso dei
contenuti, un link nudo (dal quale non emerga cioè
con evidenza il collegamento ad una pagina di un altro autore) potrebbe
far supporre che essi sono proprietà intellettuale del sito che
ospita il link, con palese violazione dei suoi diritti morali. Specie
in ambito commerciale, anche se non esiste un vero e proprio dovere giuridicamente
imposto, il bon-ton della rete impone che lautore di una pagina
contenente link informi il soggetto responsabile del sito linkato, di
modo che questi possa eventualmente negare il proprio consenso se ritiene
lassociazione lesiva della propria reputazione o, più in
generale, dei propri interessi. La prassi generale in materia pare dare
valenza al silenzio-assenso: la mancata contestazione del link vale quindi
ad autorizzare la pubblicazione dello stesso. Ovviamente non può
escludersi che il responsabile di un sito sia in generale contrario alla
pubblicazione di link al proprio sito su pagine altrui, con o senza il
suo consenso. In questo caso la volontà contraria deve essere esplicitamente
espressa, ad esempio per mezzo di un disclaimer. E anche
possibile un profilo di illiceità penale, nel caso in cui il contenuto
delle pagine web linkate sia esso stesso illecito: è il caso, per
fare un esempio, dei link a pagine che contengono materiale di pornografia
infantile. La questione della responsabilità dellautore del
link per i contenuti linkati è tuttavia controversa. Un recentissimo
episodio di cronaca ha riguardato proprio un sito italiano, enkeywebsite.net,
chiuso, a seguito di un'operazione voluta dalla Procura della Repubblica
di Milano ed eseguita dalle Fiamme Gialle, perché metteva a disposizione
degli utenti link organizzati per il download di materiali protetti da
diritto dautore. La dottrina e la giurisprudenza, quasi unanimemente,
giudicano infine illecite anche altre pratiche come ad esempio il deep-linking
(e di framing). Il deep-linking identifica la
pratica di pubblicare su una pagina un link non alla pagina principale
di una altro sito, ma ad una pagina di livello inferiore, più profondo
(deep). In questo modo gli interessi del responsabile del
sito linkato vengono sacrificati, poiché a fronte di un accesso
ai contenuti messi a disposizione non cè la possibilità
di associare gli stessi ad una forma di pubblicità, essendo questa
comunemente posta nella home-page. Il frame (letteralmente:
cornice) è un oggetto ampiamente utilizzato nella programmazione
in linguaggio HTML per vincolare la visualizzazione dei contenuti di un
sito ad elementi grafici costanti, i quali fungono appunto da cornice
dellintero web site. In presenza di frame quindi i link non verranno
visualizzati a schermo intero o su una nuova pagina, ma allinterno
di un quadro grafico già esistente e sempre visibile. In questo
modo è possibile far navigare lutente mantenendo ferma una
certa struttura, garantendo una continua visibilità agli sponsor
posti nella cornice. La tecnica del framing è particolarmente pericolosa
poiché il frame potenzialmente può essere utilizzato non
solo per veicolare i contenuti del proprio sito, ma anche quelli presenti
su siti altrui, i quali quindi verrebbero inconsapevolmente visualizzati
in costante associazione con quelli della cornice, con evidenti profili
di illiceità ai sensi della disciplina della concorrenza sleale,
per lo sfruttamento parassitario del lavoro altrui e per il rischio di
confusione negli utenti. Questo perché lutente, pur di fatto
cambiando pagina, avrebbe la percezione di rimanere allinterno del
medesimo sito o potrebbe sospettare un rapporto di partnership tra il
sito contenente e quello contenuto.
- E' bene inserire le note di copyright? In quali casi?
Una pagina web è protetta fin dal momento della sua creazione,
senza bisogno di alcuna ulteriore formalità. Così ragionando,
è facile comprendere come astrattamente le cosiddette note
di copyright (in inglese, disclaimer) possano apparire,
se non inutili, almeno superflue, poiché nulla aggiungono ad un
diritto che già esiste. Poiché tuttavia, soprattutto in
internet, molti ancora non hanno coscienza del diritto dautore e
tendono a considerare liberamente copiabili i contenuti per il solo fatto
che sono gratuitamente disponibili alla fruizione, è bene spendere
qualche parola per esplicitare il fatto che i materiali presenti sul sito
sono protetti ed, in quanto tali, non possono essere riprodotti su altre
pagine senza lespresso consenso del titolare. La dicitura tutti
i diritti sono riservati, presente all'interno della nota informativa,
permette quindi di esplicitare la volontà del legittimo detentore
dei diritti di non vedere i propri articoli di attualità riprodotti
senza esplicito consenso.
- Quando si dà vita ad un sito web la proprietà intellettuale
è di chi ha commissionato il sito o di chi lo ha realizzato?
Dipende. E bene dunque che colui che commissiona la realizzazione
di una o più pagine web ad un soggetto esterno specifichi esplicitamente
nel contratto che con esso vengono trasferiti anche tutti diritti di sfruttamento
economico sullopera creata. Viceversa potranno porsi delicate questioni,
poiché, interpretando alla lettera la legge sul diritto dautore,
allautore solamente competono tutti i diritti di riproduzione, modifica,
fissazione, ecc. e la cessione di uno tra essi non implica affatto la
cessione dei rimanenti. Un contratto mal scritto potrebbe esporre il committente
al rischio di non poter modificare le pagine per la cui realizzazione
ha pagato.
Per ulteriori informazioni sullargomento http://www.patnet.it
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