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Approvata un anno fa, diviene finalmente operativa la Riforma delle Società
di capitali (S.p.a. e S.r.l.) che rende le imprese più libere di
ritagliarsi su misura le proprie regole; libere di poter scegliere tra
differenti pacchetti di norme a cui sottoporsi a seconda delle
proprie effettive esigenze commerciali, operative e dimensionali.
Non esisterà più, dunque, un modello unico e standardizzato
di atto costitutivo cui ci eravamo abituati - ma uno Statuto che
dovrà essere redatto dai soci dialogando con il professionista
legale, il quale dovrà trasporre in esso tutte le diverse esigenze
concrete che gli vengono prospettate. E evidente, qui, il nuovo
e importante ruolo di consulenza societaria che gioca il tecnico del diritto
nellinterpretare e tradurre, in clausole statutarie, le volontà,
le aspirazioni e gli obiettivi dei soci.
Per semplicità espositiva, insieme allAvv.
Attilio Iannaccone - esperto del diritto dimpresa - abbiamo
schematizzato in tredici punti le novità della Riforma che appaiono
di maggiore interesse per le S.r.l.
1) Costituzione della Società: per il socio che voglia costituire
una S.r.l. o entrarvi - è oggi possibile conferire non solo
del denaro o dei beni in natura (tra i quali il Know-how), ma anche delle
prestazioni dopera o di servizi e cioè diventare socio
di essa attraverso solo il proprio lavoro come prima, invece, poteva
avvenire unicamente nelle società di persone.
2) Conferimenti: è possibile eliminare ancora come
nelle società di persone - la necessaria ed esatta corrispondenza
tra il conferimento e la misura della partecipazione sociale, consentendo
così ad alcuni soci in considerazione di un valore aggiunto
ulteriore che apportano alla società di partecipare in misura
maggiore di altri agli utili.
3) Amministrazione: sempre mutuata dalla disciplina delle società
di persone, vi è la possibilità di attribuire lamministrazione
della società a tutti i soci della S.r.l. - con poteri a scelta
disgiuntivi o congiuntivi - attraverso apposita previsione statutaria.
Inoltre possono essere previsti, per la carica di amministratori, anche
soggetti estranei alla società.
4) Struttura organizzativa interna: è possibile entro
alcuni limiti - che lo Statuto preveda una diversa ripartizione di competenze
tra organo amministrativo e organo assembleare, attribuendo maggior peso
e poteri a seconda dei casi - alluno o laltro.
5) Controllo dei soci: i soci che non partecipano allamministrazione
hanno diritto a consultare i libri sociali, ciò anche tramite professionisti
di loro fiducia, e ciascuno di essi indipendentemente dalla misura
della sua partecipazione alla società può promuovere
lazione sociale di responsabilità contro gli amministratori.
6) Esclusione: latto costitutivo può prevedere specifiche
ipotesi di esclusione di un socio per giusta causa. Tali ipotesi,
che non sono descritte tassativamente, restano rimesse alla libera determinazione
dei soci stessi, pur nel rispetto del requisito richiesto.
7) Recesso: è possibile prevedere specifiche e particolari
ipotesi al verificarsi delle quali si attualizza il diritto di recesso
di un socio, così favorendone luscita dalla società;
nel vigore del precedente regime, al contrario, tali ipotesi erano solo
pochissime, tassativamente previste dalla legge e di rara frequenza pratica.
8) Emissione di titoli di debito: si tratta della possibilità
di prevedere nello Statuto con estrema puntualità circa
le competenze, lammontare e le condizioni del prestito nonché
i limiti e le modalità di rimborso - lemissione di titoli
di debito, simili a obbligazioni che potranno essere sottoscritti solo
da investitori professionali. Questa soluzione è senzaltro
di notevole interesse per tutte quelle solide S.r.l. che credendo
nelle proprie potenzialità ambiscono ad un salto di qualità
imprenditoriale.
9) Finanziamenti dei soci: quei frequenti finanziamenti personali
dei soci eseguiti per riequilibrare le perdite della società
e che una volta venivano genericamente indicati come in conto capitale
vengono ora riconosciuti e tutelati dalla Riforma mediante lespresso
diritto al loro rimborso, incontrando il solo limite della postergazione
rispetto agli altri creditori sociali.
10) Alienazione delle quote: è possibile blindare
la compagine sociale inserendo limitazioni alla circolazione delle partecipazioni
sociali, e ciò fino a prevederne persino la loro inalienabilità.
In tal caso al socio che volesse disfarsi della propria quota spetterà
un semplice diritto di recesso.
11) Scioglimento della società: la Riforma ha snellito,
agevolato e semplificato le relative procedure di liquidazione e cancellazione
della società dal Registro delle Imprese.
12) La S.r.l. facente parte di un gruppo (cioè controllata da
altra società): in simile ipotesi è prevista una responsabilità
della controllante nei confronti dei soci e dei creditori della società
controllata, i quali potranno agire sia nei confronti degli amministratori
- attraverso la citata azione sociale di responsabilità
sia, ed ecco la novità, direttamente nei confronti della società
controllante (di cui gli amministratori sono evidentemente espressione).
13) Obbligo di adeguamento entro il 30/09/2004: da ultimo si segnala
entro il termine del 30 settembre 2004 lobbligo di
adeguamento alle nuove norme di tutti gli atti costitutivi e gli statuti
delle società costituite prima del 31 dicembre 2003. Al fine di
agevolare tali adeguamenti, la legge dispone che, per lapprovazione
delle modifiche, sia sufficiente una delibera assembleare presa con la
sola maggioranza semplice, e non con la più alta maggioranza qualificata
normalmente richiesta per le modificazioni dellatto costitutivo.
Ciò, peraltro, comporta anche situazioni delicate perché
la modifica dellatto costitutivo e dello statuto potrà avvenire,
nella pratica, anche attraverso la volontà di un unico socio. E
questo il caso, assai frequente, in cui una società sia composta
da due soli soci e le quote di partecipazione sociale non siano uguali
tra loro. Il socio con la quota maggiore, infatti, godrebbe - per ciò
stesso - della richiesta maggioranza semplice potendo così introdurre
- unilateralmente - le modifiche statutarie a lui più favorevoli.
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